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Sez. 6, Sentenza n. 1064 del 03/07/1990 Ud. (dep. 30/01/1991) Rv. 186269 - 01

Reati contro la famiglia - Delitti contro lo stato di famiglia - Alterazione di stato - In genere. | Fattispecie di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 567 cod. pen. - Sono ipotesi autonome di reato - Elementi differenziali - Indicazione.
Stato
decisa il 1990-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/186269-01

Reati contro la famiglia - Delitti contro lo stato di famiglia - Alterazione di stato - In genere.

In tema di alterazione di stato, dal tenore della norma di cui all'art. 567 cod. Pen. Si desume che mentre l'alterazione di cui al primo comma riguarda lo "status filiationis" di neonati già iscritti nei registri dello stato civile, quella di cui al secondo comma è l'effetto di una falsa attestazione, o di altra falsità, posta in essere nel momento in cui l'ufficiale dello stato civile, sulla loro base, compila l'originale dell'atto di nascita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)