diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13525 del 10/03/2016 Ud. (dep. 05/04/2016) Rv. 266672 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA | Elemento materiale - Attività di alterazione di stato - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266672-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA

Perchè possa configurarsi il delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen. la condotta deve comportare una alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell'atto e, pertanto, deve escludersi l'ipotesi delittuosa nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000, in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare secondo le norme stabilite dalla legge del luogo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta dei coniugi che avevano richiesto la trascrizione in Italia dell'atto di nascita del proprio minore, nato in Ucraina a seguito di tecniche di maternità surrogata, esibendo in ambasciata il certificato redatto dalle autorità ucraine che li indicava come genitori, a seguito dell'autorizzazione della madre naturale e della "informazione di relazione genetica").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)