Sez. 3, Sentenza n. 3450 del 21/06/1979 (Rv. 399869 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA I SOGGETTI RESPONSABILI - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA I SOGGETTI RESPONSABILI - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio promosso per l'adempimento di un'obbligazione solidale - quale quella risarcitoria gravante su una pluralita di soggetti responsabili di un fatto dannoso (art 2055 cod civ) - non sussiste litisconsorzio necessario tra i condebitori, in quanto il creditore e libero di agire anche contro uno solo di essi. (Conf 4532/78, mass n 394203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)