Sez. L, Sentenza n. 443 del 18/01/1984 (Rv. 432670 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA DA PARTE DI UNO DEI CONDEBITORI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INSUSSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA DA PARTE DI UNO DEI CONDEBITORI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INSUSSISTENZA.*
L'obbligazione solidale (nella specie, nascente da ritenuta società di fatto fra i condebitori) pur avendo ad oggetto una medesima prestazione non dà luogo ad un rapporto unitario ed inscindibile fra creditore e debitori, né a litisconsorzio necessario, con la conseguenza che ove uno soltanto di questi ultimi abbia impugnata la sentenza di condanna pronunziata in primo grado, il giudice del gravame non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte non impugnante. (V 6186/80, mass n 409912; (V 3450/79, mass n 399869; (V 4332/78, mass n 394203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)