Sez. 3, Sentenza n. 5954 del 18/03/2005 (Rv. 580843 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE | Interpretazione comune delle parti - Rilevanza - Vincolo processuale - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE
Nell'interpretazione del contratto, operazione istituzionalmente riservata al giudice di merito, l'interpretazione comune che di esso danno le parti, pur non vincolando il giudice, in quanto costituente solo un canone ermeneutico, deve essere tenuta in particolare considerazione. Inoltre, poichè il giudice è vincolato alla domanda e ai fatti confessati dalle parti e poichè l'individuazione della volontà contrattuale ha ad oggetto una realtà fenomenica ed obbiettiva e costituisce un accertamento fattuale del giudice di merito, questi non può adottare un'interpretazione della volontà contrattuale contraria a quanto espressamente e concordemente affermato dalle parti in giudizio e posto pacificamente a base delle loro pretese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)