Sez. 3, Sentenza n. 14495 del 29/07/2004 (Rv. 575097 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Elemento letterale - Criterio primario e fondamentale - Ricorso ad altri criteri - Condizioni - Fattispecie relativa alla configurabilità di clausola risolutiva espressa.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione dei contratti in genere, l'elemento letterale rappresenta, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., l'imprescindibile dato di partenza dell'indagine ermeneutica, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri di interpretazione quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate nel contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, aveva ravvisato una clausola risolutiva espressa nella pattuizione che la mancata comunicazione al locatore della cessione o sublocazione costituiva "grave motivo di opposizione alla cessione ai terzi e/o motivo di recesso da parte locatrice").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)