Sez. 1, Sentenza n. 29331 del 03/05/2016 Cc. (dep. 12/07/2016) Rv. 267415 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza - Sospensione dell'esecuzione della pena - Ludopatia e altri stati di dipendenza diversi dalla tossicodipendenza - Rilevanza - Esclusione.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, la disciplina prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, riguarda soltanto i condannati affetti da tossicodipendenza e, atteso il suo carattere eccezionale, non è applicabile ai soggetti affetti da ludopatia o da altre dipendenze differenti dalla tossicodipendenza, ancorché a quest'ultima assimilabili.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)