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Sez. 1, Sentenza n. 29331 del 03/05/2016 Cc. (dep. 12/07/2016) Rv. 267415 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza - Sospensione dell'esecuzione della pena - Ludopatia e altri stati di dipendenza diversi dalla tossicodipendenza - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267415-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

In tema di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, la disciplina prevista dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, riguarda soltanto i condannati affetti da tossicodipendenza e, atteso il suo carattere eccezionale, non è applicabile ai soggetti affetti da ludopatia o da altre dipendenze differenti dalla tossicodipendenza, ancorché a quest'ultima assimilabili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)