Sez. 1, Sentenza n. 7481 del 30/07/1998 (Rv. 517620 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Questioni concernenti la graduazione delle cause di prelazione - Risoluzione in sede di ripartizione dell'attivo - Decreto del giudice delegato autorizzante il creditore pignoratizio a trattenere parte della somma ricavata dai beni dati in pegno - Carattere decisorio - Esclusione - Reclamabilità al Tribunale nel termine di tre giorni - Ammissibilità - Provvedimento del Tribunale dichiarativo dell'inammissibilità del reclamo per mancato rispetto dei termini - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Il decreto di cui all'art. 96 legge fallimentare, se non impugnato, preclude, nell'ambito del procedimento fallimentare, ogni questione relativa all'esistenza e all'entità del credito ammesso, all'efficacia del titolo dal quale esso deriva e all'esistenza delle cause di prelazione, mentre le questioni di graduazione di dette cause e in genere quelle riguardanti la collocazione di un credito rispetto agli altri trovano la loro sede di risoluzione, a norma degli artt. 110 e seg. legge fallimentare, nella fase di ripartizione dell'attivo; pertanto il decreto con il quale il giudice delegato autorizzi un creditore ammesso al passivo in via privilegiata a trattenere solo una parte della somma derivante dalla riscossione dei titoli tenuti in pegno è privo di carattere decisorio, sia perché l'attribuzione definitiva delle somme ricavate dai beni dati in pegno non può che avvenire in sede di riparto, sia perché l'eventuale accantonamento di parte della detta somma non può che avere effetto provvisorio e non costituisce pertanto decisione sulla loro spettanza, con la conseguenza che detto decreto è reclamabile nel previsto termine di tre giorni, mentre è inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento del Tribunale che abbia dichiarato l'inammissibilità per tardività del reclamo avverso il suddetto decreto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)