Sez. 1, Sentenza n. 14330 del 26/09/2003 (Rv. 567188 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Decreto del Tribunale su reclamo in materia di ripartizione dell'attivo - Questioni relative agli accantonamenti - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
Il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti del giudice delegato in materia di ripartizione dell'attivo, è inammissibile quando abbia ad oggetto questioni relative all'ammontare delle somme accantonate, dal momento che l'accantonamento non incide su un diritto soggettivo, e la relativa statuizione è quindi priva del requisito della decisorietà.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)