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Sez. 4, Sentenza n. 13530 del 04/02/2025 Ud. (dep. 08/04/2025) Rv. 287972-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Combinato disposto degli artt. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. e art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 - Aumento del termine per l'impugnazione nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza - Applicabilità con riferimento alle sole sentenze il cui dispositivo sia stato pronunciato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. citato - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con il disposto degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287972-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui è stabilito che il più lungo termine a impugnare previsto, nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. opera con riferimento alle sole sentenze il cui dispositivo sia stato pronunciato in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto, in quanto la scelta del legislatore cristallizzata nella norma transitoria, essendo finalizzata a individuare un momento certo cui ancorare l'operatività del nuovo regime impugnatorio, non risulta né irragionevole, né limitativa del diritto di difesa e la motivazione costituisce, per altro verso, mero requisito di validità della sentenza, da intendersi esistente con la sola pronuncia del dispositivo.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)