Sez. 5, Sentenza n. 16131 del 09/01/2024 Cc. (dep. 17/04/2024) Rv. 286265-01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE | Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)