Sez. L, Sentenza n. 5233 del 13/06/1987 (Rv. 453827 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONGRUITÀ IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA VITA E ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI - VALUTAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE DI ALTRI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONGRUITÀ IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA VITA E ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI - VALUTAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE DI ALTRI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
La congruità del trattamento del lavoratore alle esigenze di una vita libera e dignitosa, anche sul piano della professionalità, e alla quantità e qualità delle prestazioni fornite va valutata con riferimento a parametri socio-economici di carattere generale e non alla condizione di altri lavoratori della stessa azienda, rispetto ai quali non sussiste un principio di necessaria parità. (V 3753/83, mass n 428664; (V 1682/79, mass n 398033; (V 4177/76, mass n 382850).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)