Sez. L, Sentenza n. 4177 del 11/11/1976 (Rv. 382850 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI ECONOMICI - LAVORO (RETRIBUZIONE) - PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA - SUSSISTENZA EX ART 36 COST - PRINCIPIO GIURIDICO DI COMPARAZIONE INTERSOGGETTIVA - ESCLUSIONE.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI ECONOMICI - LAVORO (RETRIBUZIONE) - PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA - SUSSISTENZA EX ART 36 COST - PRINCIPIO GIURIDICO DI COMPARAZIONE INTERSOGGETTIVA - ESCLUSIONE.*
L'art 36 della Costituzione si limita a stabilire il principio (oltreche della retribuzione 'sufficientè) della retribuzione proporzionata alla natura ed alla durata della prestazione lavorativa in se e per se considerata, cioe dell'attivita svolta dal singolo soggetto, ma non stabilisce altresi un principio giuridico di comparazione intersoggettiva, in base al quale, cioe, ai lavoratori dipendenti da una stessa unita produttiva debba essere attribuito, a parita di qualifica e di mansioni, un identico trattamento economico. (V 3412/74, mass n 371926; (V 1676/73, mass n 364590).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)