Sez. 1, Sentenza n. 2106 del 06/07/1971 (Rv. 352821 - 01)
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - COLPA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE*
CONCORRENZA - CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - COLPA - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - ONERE*
Per la presunzione juris tantum di cui al terzo comma dell'art 2600 cod civ, l'Onere della prova resta invertito, nel senso che grava sull'autore dell'atto di sleale concorrenza l'Onere di dimostrare che nella sua condotta non ricorra l'elemento psicologico del dolo o della colpa. Rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito accertare se sia stata, oppur no, vinta, nelle singole situazioni, l'accennata presunzione mediante la prova liberatoria da parte di chi l'atto di concorrenza ha posto in essere. (V 2979'67, mass n 330674).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)