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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20975 del 01/10/2020 (Rv. 659597 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE | Eccezione di compensazione del conduttore concernente il deposito cauzionale - Clausola contrattuale di rinuncia - Contrasto con i principi normativi relativi al contratto di locazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659597-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE

In tema di locazione di immobili urbani, la clausola contrattuale di rinuncia del conduttore all'eccezione di compensazione in riferimento al deposito cauzionale, come forma di estinzione del credito del locatore, non si pone in contrasto con i principi normativi attinenti al tipo di contratto, ma li potenzia e specifica, poiché persegue lo scopo di impedire un utilizzo di tale deposito non conforme alla sua funzione di garanzia delle condizioni in cui viene restituito l'immobile al momento del rilascio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)