Sez. 3, Sentenza n. 5947 del 21/11/1984 (Rv. 437610 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - GARANZIA PER IL PAGAMENTO - DEPOSITO CAUZIONALE - LIMITI MASSIMI STABILITI DAGLI ARTT. 9 DELLA LEGGE N. 833/1969 E 4 DELLA LEGGE N. 841/1973 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI SORTE ANTERIORMENTE - ABROGAZIONE TACITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA EX ART. 2 TER DELLA LEGGE N. 351/1974 - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - GARANZIA PER IL PAGAMENTO - DEPOSITO CAUZIONALE - LIMITI MASSIMI STABILITI DAGLI ARTT. 9 DELLA LEGGE N. 833/1969 E 4 DELLA LEGGE N. 841/1973 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI SORTE ANTERIORMENTE - ABROGAZIONE TACITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA EX ART. 2 TER DELLA LEGGE N. 351/1974 - ESCLUSIONE.*
In tema di locazione di immobili urbani, le Disposizioni degli artt. 9 della legge n. 833 del 1969 e 4 della legge n. 841 del 1973, che stabiliscono i limiti massimi del deposito cauzionale, integrano norme imperative le quali, essendo dirette a regolamentare un effetto del rapporto, trovano applicazione, a partire dal giorno della loro entrata in vigore, anche per le locazioni sorte anteriormente, con conseguente Obbligo per il locatore di restituire la maggior somma ricevuta a titolo di cauzione rispetto a quella consentita dalla legge. Nè tale sistema normativo è stato tacitamente abrogato dall'art. 2-ter della legge n. 351 del 1974, il quale, riguardando la nullità della clausole contrattuali concernenti il canone di locazione, si riferisce esclusivamente all'obbligazione primaria del conduttore (canone) e non al diverso oggetto del deposito cauzionale. (Conf 4709/82, mass n 422655, sulla seconda parte; (Conf 1925/81, mass n 412613, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1969 num. 833 art. 9 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 4, Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)