Sez. 3 - , Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021 (Rv. 661637 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Procedimento di secondo grado - Parti del giudizio - Società per azioni - Fusione per incorporazione - Mancata dichiarazione o notificazione del procuratore costituito - Ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito e non revocato - Validità - Sussistenza. SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Se una società, costituita in secondo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di appello e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito, atteso che, in forza del particolare rapporto di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti.
Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)