Sez. U, Sentenza n. 19509 del 14/09/2010 (Rv. 614375 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Società di capitali - Regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Fusione per incorporazione - Estinzione della società incorporata - Evento interruttivo realizzatosi dopo la chiusura della discussione o la scadenza delle memorie di replica - Impugnazione - Notificazione al procuratore costituito della incorporata - Validità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di fusione per incorporazione, realizzata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., l'impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica) si sia estinta per incorporazione, se l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità della giuridica mediante la notificazione di esso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)