Sez. 1, Sentenza n. 9221 del 29/06/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166340 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La norma che abilita la Corte di Cassazione, in presenza di determinate condizioni, a provvedere direttamente all'applicazione dell'indulto senza rinviarne il compito al giudice di merito (art. 591 comma terzo cod. proc. pen.) va messa in relazione con il principio devolutivo dell'impugnazione e presuppone, quindi, che la sentenza di appello abbia interloquito a riguardo o abbia omesso di farlo e che il punto sia stato oggetto di ricorso, non avendo il giudice di legittimità poteri di iniziative per l'applicazione di ufficio del beneficio, che va pertanto, in tale ipotesi, applicato in Sede esecutiva (art. 593 cod. proc. pen.). tuttavia, se l'indulto era applicabile nel giudizio di merito, in caso di specifico ricorso, la Corte di Cassazione - sia che la sentenza di appello vi abbia interloquito, sia che abbia omesso di farlo - è obbligata a decidere al riguardo, provvedendo direttamente all'applicazione del beneficio, senza rimetterla, previo annullamento sul punto, al giudice di appello, salvo solo il caso in cui siano necessari nuovi accertamenti di merito. (nella specie, il provvedimento di clemenza era intervenuto in pendenza del giudizio di appello - non avendovi provveduto di ufficio il giudice di merito, e in presenza di ricorso dell'imputato sul punto, la S.C. ha applicato direttamente il beneficio). (Conf mass n 159958, cui si attagliano le ulteriori precisazioni contenute nella massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)