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Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 26/05/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159958 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICABILITÀ IN CASSAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159958-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICABILITÀ IN CASSAZIONE - ESTREMI.*

La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 591 cod. proc. pen., che, in presenza di determinate condizioni, abilita la Corte di Cassazione a provvedere direttamente all'applicazione dell'indulto senza rinviarne il compito al giudice di merito, va messa in relazione con il principio devolutivo dell'impugnazione e presuppone, quindi, che la sentenza di appello abbia interloquito sul punto e che lo stesso sia stato oggetto di ricorso. (V mass n 151690).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)