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Sez. 2, Sentenza n. 19907 del 19/02/2009 Ud. (dep. 11/05/2009) Rv. 244880 - 01

PENA - DETERMINAZIONE | Criteri nel giudizio di appello - Deduzioni nei motivi di gravame - Obbligo di esame - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244880-01

PENA - DETERMINAZIONE

Il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)