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Sez. 2, Sentenza n. 52523 del 03/11/2016 Ud. (dep. 12/12/2016) Rv. 268411 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | Diniego - Elementi di valutazione - Contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. - Precedenti penali e giudiziari - Valutazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268411-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE

Le attenuanti generiche possono essere negate, all'imputato della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., sulla base di una valutazione dei parametri dell'art. 133 cod. pen., con esclusione dei precedenti penali e giudiziari relativi a "delitti per motivi di lucro o contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", perchè, essendo questi ultimi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione suddetta, l'applicazione del parametro di cui all'art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione "a priori" delle attenuanti generiche a questa categoria di imputati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)