Sez. 2, Sentenza n. 6661 del 19/02/1981 Ud. (dep. 04/07/1981) Rv. 149656 - 01
ACQUE - GETTO O INFUSIONE DI SOSTANZA NOCIVA NELLE ACQUE - SOGGETTO ATTIVO DEL REATO.*
ACQUE - GETTO O INFUSIONE DI SOSTANZA NOCIVA NELLE ACQUE - SOGGETTO ATTIVO DEL REATO.*
Il reato previsto dall'art. 6, primo comma, terza ipotesi del R.d.l. 8 ottobre 1931 n. 1604 (violazione del divieto di getto o infusione nelle acque di sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici) può essere commesso non solo da chi esercita la pesca, ma da chiunque, per qualsiasi fine, effettui scarichi indiscriminati di sostanze nocive nelle acque. (Conf. Mass. N. 134539).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)