Sez. 3, Sentenza n. 9961 del 12/02/1976 Ud. (dep. 11/10/1976) Rv. 134539 - 01
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - DIVIETO DI INFUSIONE DI MATERIE ATTE AD INTORPIDIRE OD UCCIDERE I PESCI - PRECETTO RIVOLTO SOLO AI PESCATORI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - DIVIETO DI INFUSIONE DI MATERIE ATTE AD INTORPIDIRE OD UCCIDERE I PESCI - PRECETTO RIVOLTO SOLO AI PESCATORI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il divieto ex art 6 RD 8 ottobre 1931, n 1604, di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire od uccidere i pesci o gli altri animali acquatici e diretto non soltanto ai pescatori, ma anche a qualunque privato, ente o stabilimento. (fattispecie relativa a scarico di residui di lavorazione di quarzite da uno stabilimento industriale). (Conf mass n 129305).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 6, Regio Decr. 08/10/1931 num. 1604 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)