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Sez. 1, Sentenza n. 2590 del 21/10/1967 (Rv. 329955 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PREGIUDIZIO DELLA MASSA - PRESUNZIONE - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1967-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329955-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PREGIUDIZIO DELLA MASSA - PRESUNZIONE - ONERE DELLA PROVA.*

Nell'Azione revocatoria fallimentare prevista dal 2 comma dell'art. 67 R.d. 16 marzo 1942, n.267, il pregiudizio della massa viene ricollegato dal legislatore al fatto stesso dell'insolvenza, per cui esso e presunto, salva al convenuto la facolta di dimostrare che dall'atto impugnato non e in definitiva derivato pregiudizio alcuno per i creditori.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)