Sez. 1, Sentenza n. 3774 del 20/11/1969 (Rv. 344058 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PREGIUDIZIO ALLA MASSA - PRESUNZIONE - ONERE DELLA PROVA*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PREGIUDIZIO ALLA MASSA - PRESUNZIONE - ONERE DELLA PROVA*
Nella revocatoria fallimentare di cui all'art 67, secondo comma, legge fallimentare, il pregiudizio della massa viene ricollegato dal legislatore al fatto stesso dell'insolvenza, ed e quindi presunto, salva per il convenuto la facolta di dimostrare che dall'atto impugnato non e, in definitiva, derivato pregiudizio alcuno per i creditori. (Conf 2590-67, massima n 329955 V 395-69, massima n 338348).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)