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Sez. 1, Sentenza n. 3774 del 20/11/1969 (Rv. 344058 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PREGIUDIZIO ALLA MASSA - PRESUNZIONE - ONERE DELLA PROVA*
Stato
decisa il 1969-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344058-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PREGIUDIZIO ALLA MASSA - PRESUNZIONE - ONERE DELLA PROVA*

Nella revocatoria fallimentare di cui all'art 67, secondo comma, legge fallimentare, il pregiudizio della massa viene ricollegato dal legislatore al fatto stesso dell'insolvenza, ed e quindi presunto, salva per il convenuto la facolta di dimostrare che dall'atto impugnato non e, in definitiva, derivato pregiudizio alcuno per i creditori. (Conf 2590-67, massima n 329955 V 395-69, massima n 338348).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)