diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 20735 del 01/10/2014 (Rv. 632873 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Concorso per l'assunzione di personale - Natura - Riserva della P.A. di non procedere all'assunzione - Nullità - Fondamento - Esercizio del potere di autotutela per revocare od annullare il bando - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632873-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE

In materia di pubblico impiego, il bando di concorso per l'assunzione di personale ha duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico) vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso. Ne consegue che l'atto di approvazione della graduatoria è illegittimo qualora si ponga in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando ("lex specialis" del concorso), mentre la clausola con cui la P.A. si riservi la facoltà di non procedere all'assunzione è nulla perché integra una condizione meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 cod. civ. Né, in assenza di un "contrarius actus", è possibile attribuire efficacia alcuna alla volontà della P.A. di annullare o revocare il bando, risultando l'autotutela esercitata in carenza di potere e con atti illegittimi per difetto di forma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)