diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 23327 del 04/11/2009 (Rv. 610353 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Potere della P.A. di approvare la graduatoria - Finalità - Controllo della regolarità della procedura - Clausola condizionante l'assunzione alle successive determinazioni della P.A. - Inammissibilità - Esercizio del potere di autotutela per revocare ed annullare il bando - Condizioni - Esistenza di un "contrarius actus" - Assenza - Inefficacia - Conseguenze - Esercizio in carenza di potere - Nullità degli atti per difetto di forma - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610353-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE

In tema di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, il potere di approvare la graduatoria finale è attribuito alla P.A. dal bando esclusivamente in funzione del controllo della regolarità e della verifica dell'esito della procedura, dovendosi ritenere inammissibile una clausola che condizioni l'assunzione alle successive determinazioni dell'ente circa la necessità di procedere all'assunzione medesima e del tutto inefficace, in assenza di un "contrarius actus", la volontà dell'amministrazione di annullare o revocare il bando, risultando l'autotutela esercitata in carenza di potere e con atti, sotto il profilo sostanziale, affetti da nullità per difetto dell'elemento essenziale della forma e tali, quindi, da giustificare la disapplicazione da parte del giudice. (Nella specie, le S.U., nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario, hanno rilevato che la P.A. si era limitata a richiamare gli atti e i comportamenti anteriori all'approvazione della graduatoria, che non avevano fatto venire meno, in alcun modo, la delibera con cui era stato bandito il posto, né tale effetto poteva ricavarsi dalla successiva determinazione dirigenziale di non procedere all'assunzione, che si configurava come atto meramente ricognitivo degli effetti delle precedenti delibere e non costituiva esercizio del potere di autotutela).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 4, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)