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Sez. 5, Sentenza n. 7267 del 17/05/2002 (Rv. 554522 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Dati ed elementi risultanti da conti correnti bancari - Utilizzabilità - Contestazione al contribuente su singoli elementi dei conti - Necessità - Esclusione - Prova liberatoria del contribuente - Possibilità - Efficacia.
Stato
decisa il 2002-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554522-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l'amministrazione finanziaria abbia raccolto dati e notizie relative ai conti correnti bancari di una società commerciale, ai sensi dell'art. 32 del suddetto d.P.R. n. 600, la validità dell'accertamento non è subordinata alla preventiva comunicazione di specifiche contestazioni alla contribuente, riguardo a singoli elementi dei detti conti, atteso che tali richieste costituiscono una facoltà e non un onere per l'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)