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Sez. 5, Sentenza n. 14675 del 23/06/2006 (Rv. 591459 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Accertamenti bancari - Utilizzabilità - Condizioni - Invito al contribuente a fornire dati e notizie - Obbligatorietà - Esclusione - Omissione - Effetti - Trasformazione della presunzione legale in presunzione semplice - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591459-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all'Ufficio l'obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità; il mancato esercizio di tale facoltà non può quindi determinare l'illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in esame in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza, e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)