diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21502 del 20/10/2010 (Rv. 615414 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Omessa dichiarazione degli immobili - Poteri di accertamento del Comune - Art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Notifica del provvedimento attributivo della rendita - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615414-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili, allorché l'immobile non sia stato affatto dichiarato ai fini dell'ICI, il potere di accertamento del Comune si esercita, anche a prescindere dall'avvenuta attribuzione della rendita, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e l'imposta relativa alle annualità pregresse è recuperata, nei modi e nei tempi indicati dalla medesima disposizione e dalle sue successive modifiche. La sopravvenuta notifica del provvedimento attributivo della rendita non ha, in tal caso, alcuna efficacia interdittiva del potere del Comune di recuperare le annualità d'imposta pregresse, senza che assuma rilievo, la circostanza che detta notifica sia effettuata in epoca successiva o precedente al 1° gennaio 2000, fissato dall'art. 74 della legge 21 novembre 2000 n. 342, dal momento che tale ultima disposizione - non interpretabile come garanzia d'impunità in caso di totale evasione d'imposta - regola soltanto la possibilità di ricalcolo del tributo, di applicazione di sanzioni ed interessi e di liquidazione della maggiore imposta derivante dalla rendita attribuita, rispetto a quella effettivamente pagata in base al valore presunto dell'immobile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)