Sez. 5, Sentenza n. 14883 del 05/06/2008 (Rv. 603560 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Omesso versamento - Art. 74 della legge n. 342 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili, nel caso in cui sia stato del tutto omesso il pagamento della relativa imposta, la sopravvenuta notifica del provvedimento attributivo della rendita non ha alcuna efficacia interdittiva del potere del comune di recuperare le annualità d'imposta pregresse, a prescindere dalla circostanza che detta notifica sia effettuata in epoca successiva o precedente al termine del 1 gennaio 2000 fissato dall'art. 74 della legge 21 novembre 2000 n. 342, dal momento che questa disposizione regola le diverse ipotesi di ricalcolo del contributo, di applicazioni di sanzioni ed interessi e di liquidazione della maggiore imposta derivante dalla rendita attribuita.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)