Sez. 2 - , Ordinanza n. 25010 del 09/11/2020 (Rv. 659670 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Terre e rocce da scavo – Inquadrabilità tra i rifiuti - Condizioni – Conseguenze - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, costituiscono "rifiuti" ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f-bis, del d.lgs. n. 22 del 1997, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 443 del 2001 (nella formulazione derivata dall'art. 23, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, della l. n. 306 del 2003) e pertanto, ove non si riscontrino le prefigurazioni eccettuative delineate in tale sede di interpretazione autentica, ricadono nell'ambito di applicazione del cit. d.lgs. n. 22. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte del trasporto di "terre e rocce provenienti dall'attività di scavo", aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa comminata per esser tale movimentazione avvenuta senza il formulario identificativo prescritto, per i rifiuti, dall'art. 15 del d.lgs. n. 22).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 10/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8 com. 1, Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 31/10/2003 num. 306 art. 23 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)