Sez. 1, Sentenza n. 18556 del 25/08/2006 (Rv. 591793 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Nozione di "rifiuto" - Art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 - Interpretazione autentica dell'art. 6 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Decisione di disfarsi del materiale - Necessità - Riutilizzazione del materiale nello stesso ciclo produttivo - Rilevanza - Condizioni - Reimpiego nel medesimo luogo di produzione - Necessità - Fattispecie in tema di sanzioni amministrative per omessa tenuta dei registri di carico e scarico e trasporto senza formulario di accompagnamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di disciplina dei rifiuti, l'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 6, comma primo, lettera a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del d.lgs., all'attività svolta successivamente sul materiale, nel senso che, per escludere detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l'accertamento di una successiva utilizzazione, che non costituisca smaltimento o recupero secondo gli allegati B e C del d.lgs., tale da escludere la decisione di disfarsi del materiale. Pertanto, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative comminate dall'art. 52, commi secondo e terzo, del d.lgs. n. 22 del 1997 per l'omessa tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma primo, e per l'effettuazione del trasporto senza il formulario prescritto dall'art. 15, la circostanza che un materiale residuale di produzione sia destinato ad essere riutilizzato nel medesimo ciclo produttivo, in tanto consente di escluderne la qualificazione come rifiuto, con il conseguente esonero del detentore dagli obblighi imposti dagli artt. 12 e 15 cit., in quanto l'attività successiva di riutilizzazione sia svolta nel medesimo luogo di produzione del materiale, non essendovi altrimenti alcuna certezza che il materiale venga nuovamente immesso nel medesimo ciclo produttivo, e verificandosi dunque un'interruzione di detto ciclo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'esonero dai predetti obblighi in relazione al trasporto di rifiuti di asfalto provenienti da operazioni di demolizione di una strada, mediante fresatura del manto stradale, e destinati ad essere riutilizzati in altro luogo per la produzione di conglomerati bituminosi e per la realizzazione di sottofondi stradali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)