Sez. 5, Sentenza n. 7012 del 31/05/1995 Ud. (dep. 19/06/1995) Rv. 201798 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Presupposti | Richiesta scritta, con firma autenticata ai sensi dell'art. 583, terzo comma cod. proc. pen. - Possibilità per l'imputato - Sussistenza - Presenza all'udienza - Necessità - Esclusione - Fattispecie: giudizio abbreviato ex art. 247 disp. att. - Richiesta presentata dal difensore al dibattimento - Decisione del giudice di merito: necessità di presenza personale dell'imputato all'udienza o della procura speciale - Censura della S.C..
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Presupposti
In virtù del dettato dell'art. 438, terzo comma cod. proc. pen., l'imputato può chiedere la definizione del processo con rito abbreviato anche per iscritto, con firma autenticata ai sensi dell'art. 583, terzo comma cod. proc. pen., senza che sia necessaria la sua presenza all'udienza. (Fattispecie in cui la richiesta era stata presentata in dibattimento, ex art. 247, disp. att. nuovo cod. proc. pen., dal difensore. La S.C. ha censurato il giudice di merito, secondo cui l'imputato avrebbe dovuto formulare in udienza la richiesta o conferire all'uopo procura speciale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 247 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)