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Sez. 2, Sentenza n. 3290 del 19/01/2005 Ud. (dep. 01/02/2005) Rv. 231098 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - IN GENERE | Richiesta formulata dal difensore - Procura speciale - Contenuto - Necessità di formule sacramentali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231098-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, la procura speciale prevista all'art. 438, comma terzo, cod. proc. pen. non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nomina del difensore di fiducia e la contestuale procura a richiedere il rito abbreviato contenute in una lettera, di cui una copia era stata trasmessa direttamente agli organi competenti a riceverla e altra copia era stata depositata dal difensore incaricato, rendessero certa la provenienza dell'atto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)