Sez. 2, Sentenza n. 3290 del 19/01/2005 Ud. (dep. 01/02/2005) Rv. 231098 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - IN GENERE | Richiesta formulata dal difensore - Procura speciale - Contenuto - Necessità di formule sacramentali - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - richiesta - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, la procura speciale prevista all'art. 438, comma terzo, cod. proc. pen. non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nomina del difensore di fiducia e la contestuale procura a richiedere il rito abbreviato contenute in una lettera, di cui una copia era stata trasmessa direttamente agli organi competenti a riceverla e altra copia era stata depositata dal difensore incaricato, rendessero certa la provenienza dell'atto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)