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Sez. 3, Sentenza n. 6496 del 27/07/1987 (Rv. 454768 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DEBITO DI INDENNIZZO - NATURA - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - AZIONE IN SURROGAZIONE EX ART. 28 LEGGE N. 990 DEL 1969.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454768-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DEBITO DI INDENNIZZO - NATURA - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - AZIONE IN SURROGAZIONE EX ART. 28 LEGGE N. 990 DEL 1969.*

L'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, è direttamente obbligato, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, ad adempiere nei confronti del danneggiato il debito d'indennizzo scaturente dal contratto assicurativo. Detto debito ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore per il solo fatto che a richiederlo sia l'ente gestore dell'Assicurazione sociale che agisca in surroga, ai sensi dell'art. 28 legge del 1969 n. 990 per il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato. (V 5632/84, mass n 437305; (V 3247/84, mass n 435290; (V 5218/83, mass n 430091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)