Sez. 3, Sentenza n. 3247 del 26/05/1984 (Rv. 435290 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - DEBITO DI QUEST'ULTIMO - NATURA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - DEBITO DI QUEST'ULTIMO - NATURA.*
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'assicuratore - ivi compreso lo speciale fondo di garanzia per le vittime della strada, il cui intervento, in caso che l'impresa assicurativa sia caduta in dissesto, assolve funzione sostitutiva della stessa - a fronte della richiesta del danneggiato effettuata a norma dell'art. 18 della citata legge, è direttamente obbligato ad adempiere nei di lui confronti il debito di indennizzo che, scaturente dal contratto assicurativo, ha natura pecuniaria e non si trasforma in debito di valore, qual è quello dell'assicurato verso il danneggiato. (Conf 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)