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Sez. 3, Sentenza n. 2503 del 18/09/1974 (Rv. 370945 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - DIPENDENZA DALLO STESSO RAPPORTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE - SUFFICIENZA - GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AFFITTUARIO DEL FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEL CANONE - DOMANDA DEL CONCEDENTE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AGRARIO PER INADEMPIMENTO - DOMANDA RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370945-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - DIPENDENZA DALLO STESSO RAPPORTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE - SUFFICIENZA - GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AFFITTUARIO DEL FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEL CANONE - DOMANDA DEL CONCEDENTE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AGRARIO PER INADEMPIMENTO - DOMANDA RICONVENZIONALE - CONFIGURABILITA.*

La relazione tra la domanda principale e quella riconvenzionale non va intesa nel senso restrittivo che esse debbano dipendere da unico e identico titolo, essendo sufficiente che le contrapposte pretese delle parti traggano origine da un medesimo rapporto. Il problema della comunanza di titolo non sorge allorche la domanda riconvenzionale non implichi spostamento di Competenza. Costituisce, pertanto, domanda riconvenzionale, la domanda proposta dal concedente convenuto dall'affittuario del fondo per l'adeguamento del canone dinanzi alla Sezione specializzata agraria, diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento. (V 3236'73, mass n 367073; 1935'73, mass n 365028; (V 1890'73, mass n 364942; 570'73, mass n 362632).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)