Sez. L, Sentenza n. 2539 del 03/05/1979 (Rv. 398860 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - PROPONIBILITA - TERMINE - DECORRENZA - SILENZIO - RIFIUTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - INOPERATIVITA DEL TERMINE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - PROPONIBILITA - TERMINE - DECORRENZA - SILENZIO - RIFIUTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - INOPERATIVITA DEL TERMINE.*
Poiche l'art 16, comma quinto, DPR 30 giugno 1965 n 1124 in tema di controversie previdenziali ancora l'inizio del decorso del termine per la proposizione dell'Azione giudiziaria alla comunicazione della decisione del ministero, ne consegue che tale termine non puo iniziare a decorrere finche tale comunicazione non vi sia e, ove addirittura manchi la decisione da comunicare (come nel caso di decisione implicita discendente dal meccanismo di formazione del silenzio rigetto predisposto dalla legge) detto termine non e in condizione di operare. (Conf 4798/78, mass n 394482).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)