Sez. L, Sentenza n. 4798 del 23/10/1978 (Rv. 394482 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - INAIL - IN GENERE - AZIONE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE E DEL DATORE DI LAVORO AVANTI L'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINE - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE MINISTERIALE - MANCANZA DELLA COMUNICAZIONE O DELLA STESSA DECISIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - INAIL - IN GENERE - AZIONE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE E DEL DATORE DI LAVORO AVANTI L'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINE - DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE MINISTERIALE - MANCANZA DELLA COMUNICAZIONE O DELLA STESSA DECISIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - ESCLUSIONE.*
L'art 16, comma quinto, del DPR 30 giugno 1965 n 1124, sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, stabilendo che all'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'Azione avanti l'autorita giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del ministero del lavoro e della previdenza sociale, ancora l'inizio del decorso del termine alla comunicazione della decisione ministeriale; pertanto, fino a che tale comunicazione non vi sia, il termine non puo iniziare a decorrere e, ove addirittura manchi la decisione da comunicare (come nel caso di decisione implicita se discendente dal meccanismo di formazione del silenzio-rigetto predisposto dalla legge), detto termine non e in condizione di operare e l'Azione giudiziaria e sempre proponibile.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)