Sez. 3 - , Ordinanza n. 2347 del 26/01/2022 (Rv. 663710 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto – Sospensione del termine di efficacia del precetto – Impossibilità di iniziare l’esecuzione oltre il termine di cui all'art. 481 c.p.c. – Esclusione – Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
L'opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l'esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all'eventuale accoglimento dell'opposizione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 627
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)