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Sez. L, Sentenza n. 8465 del 13/04/2011 (Rv. 616652 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizioni - In genere - Opposizione a precetto - Ostatività all'inizio della esecuzione - Esclusione - Termine di efficacia del precetto - Sospensione - Cause di cessazione - Desumibilità dell'art. 627 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616652-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'opposizione a precetto non impedisce di per sè al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 cod. proc. civ. ad essa ricollega soltanto l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell'esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l'identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l'altro, desumibile dall'art. 627 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 627

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)