Sez. 5, Sentenza n. 830 del 22/05/1967 Ud. (dep. 23/06/1967) Rv. 104791 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE - FALSITA IN ATTI - REATO IMPOSSIBILE PER INIDONEITA DEL FALSO A TRARRE IN INGANNO - CRITERI - FATTISPECIE - FALSIFICAZIONE PARZIALE DELLA CIFRA DI UN ASSEGNO BANCARIO.*
REATO - REATO IMPOSSIBILE - FALSITA IN ATTI - REATO IMPOSSIBILE PER INIDONEITA DEL FALSO A TRARRE IN INGANNO - CRITERI - FATTISPECIE - FALSIFICAZIONE PARZIALE DELLA CIFRA DI UN ASSEGNO BANCARIO.*
In materia di falsita documentale l'inidoneita dell'Azione o del mezzo esclude la punibilita, ai sensi dell'art 49 cod pen, quando abbia carattere assoluto, cioe quando sia tale da escludere la possibilita dell'inganno e, quindi, la lesione o il pericolo di lesione della fede pubblica tutelata dalla norma. (nella specie non si escludeva la possibilita dell'inganno, neppure in relazione al disposto dell'art 9 della legge sull'assegno bancario, in un caso in cui l'importo in cifra dell'assegno in lire trentaduemila fu alterato in lire trentasettemila, mentre rimase invariato l'importo in lettere, considerandosi, per un verso, la possibilita di ignoranza della detta norma da parte degli eventuali interessati - con evidente riferimento al personale della banca trattaria - e, per altro verso, l'apprezzamento in fatto dei giudici di merito che il contrasto tra importo in lettere e importo in cifre poteva non essere percepito). (prima parte, Conf 103643, 104074, anno 1967; 103055 ed ivi citata, (anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 491, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 49, Legge 16/12/1933 num. 1736 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)