Sez. L, Sentenza n. 885 del 02/02/1983 (Rv. 425638 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISCIPLINA EX ARTT. 18 E 22 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISCIPLINA EX ARTT. 18 E 22 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La disciplina di cui agli artt. 18 e 22 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori) è testualmente riferita alle ipotesi di licenziamento illegittimo già considerate dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, con esclusione, quindi, ai sensi dell'art. 2 di tale ultima legge, delle ipotesi di licenziamento collettivo. (V 5086/80, mass n 408944).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)