Sez. 2, Sentenza n. 1671 del 14/05/1969 (Rv. 340619 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - NOZIONE - NATURA DI GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - AUTONOMIA RISPETTO ALL'ESECUZIONE - FORME DI PROPOSIZIONE - ORGANI GIUDIZIARI COMPETENTI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - NOZIONE - NATURA DI GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - AUTONOMIA RISPETTO ALL'ESECUZIONE - FORME DI PROPOSIZIONE - ORGANI GIUDIZIARI COMPETENTI.*
Costituisce opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 sia l'opposizione diretta a negare l'esistenza, la validita o la sufficienza del titolo esecutivo, sia quella volta a contestare l'esistenza del diritto sostanziale risultante dal titolo medesimo. Tale opposizione da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, autonomo rispetto a quello esecutivo, anche se a questo formalmente collegato, per il quale valgono le regole ordinarie sulla Competenza, tanto se l'esecuzione non e ancora iniziata, quanto se essa e gia in corso. Nel primo caso l'opposizione all'esecuzione deve essere proposta con citazione davanti al giudice competente per materia o valore o per territorio, mentre nel secondo caso l'opposizione all'esecuzione deve essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa, il quale provvedera ad istruire la causa sempre che per essa sia competente l'ufficio giudiziario cui egli appartiene, mentre, in caso diverso, provvedera a rimettere le parti avanti al giudice competente per valore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)