diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 786 del 18/03/1971 (Rv. 350617 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONDIZIONI - TERMINE - GIUDICE COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350617-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - CONDIZIONI - TERMINE - GIUDICE COMPETENTE.*

Si verte in tema di opposizione alla esecuzione, a norma dell'art 615 cod proc civ, quando si deducono fatti impeditivi o estintivi del diritto di procedere ad esecuzione forzata e cioe si impugna la legittimita sostanziale del titolo esecutivo, negandone l'esistenza, la validita e la sufficienza. Tale opposizione va proposta, quando l'esecuzione non e ancora iniziata, davanti al giudice competente per valore o per materia o per territorio a norma dell'art 27 cod proc civ. (V 1671'69, mass n 340619' 3864'68, mass n 337325).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)