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Sez. 5, Sentenza n. 9935 del 22/06/1979 Ud. (dep. 22/11/1979) Rv. 143467 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - NULLITA DI ORDINE GENERALE - NUOVA DISCIPLINA - REGIME TRANSITORIO - IMMEDIATA APPLICABILITA DELLE NUOVE NORME.*
Stato
decisa il 1979-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143467-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - NULLITA DI ORDINE GENERALE - NUOVA DISCIPLINA - REGIME TRANSITORIO - IMMEDIATA APPLICABILITA DELLE NUOVE NORME.*

La nuova disciplina delle nullita, introdotta dall'art 6 della legge n 534 del 1977, trova applicazione, per quanto riguarda le condizioni e i limiti della loro rilevabilita, anche alle ipotesi di nullita verificatesi nel vigore della precedente regolamentazione con riferimento agli Atti ancora da compiere ed esclusi gli Atti compiuti e i fatti verificatisi sotto la precedente legge. In particolare, deve ritenersi immediatamente applicabile la nuova normativa in relazione ad Atti viziati, i quali abbiano prodotto o possano ancora produrre effetti riflessi, e cioe a tutte le situazioni processuali ancora produttrici di effetti negativi e non concluse e definite con la declaratoria di nullita dell'atto viziato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)