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Sez. 1, Sentenza n. 1309 del 01/12/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147693 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - NULLITA DI ORDINE GENERALE - NUOVA DISCIPLINA - REGIME TRANSITORIO - IMMEDIATA APPLICABILITA DELLE NUOVE NORME - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147693-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - NULLITA DI ORDINE GENERALE - NUOVA DISCIPLINA - REGIME TRANSITORIO - IMMEDIATA APPLICABILITA DELLE NUOVE NORME - CONSEGUENZE.*

La nuova disciplina delle nullita, introdotta dall'art 6 della legge n 534 del 1977, pur non essendo retroattiva, e, tuttavia, di immediata applicazione, sicche, rispetto alle nullita verificatesi sotto il precedente regime, il giudice e l'interessato non hanno piu i poteri e le facolta previsti dalla normativa abrogata; con la conseguenza che la nullita prima insanabile ed ora sanabile, che non sia stata in precedenza dichiarata dal giudice, puo essere dichiarata anche sotto il nuovo regime soltanto se l'interessato l'abbia costantemente eccepita come nullita relativa. (V mass n 143679; (V mass n 143467).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)