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Sez. 2, Sentenza n. 14649 del 11/06/2013 (Rv. 626587 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione - Condizione dell'azione - Configurabilità - Conseguenze - Necessaria sussistenza al momento della decisione e non della domanda.
Stato
decisa il 2013-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626587-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

La gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., è condizione dell'azione di risoluzione e, in quanto tale, deve esistere al momento della decisione e non necessariamente al momento della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)